Doping da un altro punto di vista di Mario Civalleri e Oreste Maria Petrillo

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Carissimo bodybuilder, io lo so di essere il solito rompiscatole che ti ripete che il doping è una scelta inutile, e tu puoi ovviamente pensare che il mio discorso è frutto di mie frustrazioni, del fatto che io sono il classico mr. nessuno, che chi alleno io non vale niente, etc. etc…

Allora te la metto sotto questo punto di vista, che magari comprenderai meglio:

Il doping è una scelta ed ognuno è libero di scegliere? Ok, ma hai pensato a TUTTE le conseguenze che la tua scelta può causare?

Analizziamole:

– l’utilizzo di sostanze dopanti ai fini sportivi è vietato. La legge stabilisce che: “Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.”

Qualora tu venga trovato positivo, le autorità sportive sono tenute a segnalarlo alle autorità competenti. Nel caso tu commetteresti il reato previsto dall’art. 9 co. 1, l. 14 dicembre 2000 n. 376 che prevede:
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.”

Quindi, l’art.9 della legge 376/2000 prevede tre distinte ipotesi criminose:
– il reato di chi procura, ad altri, somministra, assume o favorisce comunque
l’utilizzo di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricomprese
nelle classi previste dall’art.2, comma 1 della legge, che non siano giustificate
da condizioni patologiche e siano idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero siano dirette a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali sostanze;

– il reato di chi adotta o si sottopone a pratiche mediche, ricomprese nelle classi previste dall’art.2, comma 1, non giustificate da condizioni psicofisiche e al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti;

– il reato di commercio di farmaci o di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, ricomprese nelle classi previste dall’art.2, comma 1, in
luoghi diversi dalla farmacie e altri parimenti autorizzati.
A. VIGORITA ne “Il doping degli atleti nel diritto ordinario e in quello sportivo” dice che:

Il doping è sicuramente un fenomeno a doppia lesione sia sotto il profilo della salute dell’atleta che dell’etica sportiva. In riferimento a quest’ultimo aspetto, il ricorso al doping altera il principio della par condicio perché l’atleta che fa uso di sostanze dopanti, aumentando il proprio rendimento, altera artificiosamente a proprio vantaggio l’iniziale posizione di equilibrio tra i diversi partecipanti alla competizione.

Ai fini dell’espletamento del Programma Mondiale Antidoping WADA, il CONI-NADO organizza la propria attività attraverso le seguenti strutture:
il Comitato Controlli Antidoping, organismo indipendente, che provvede alla pianificazione ed organizzazione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione nonché alla elaborazione, aggiornamento e gestione dell’RTP Nazionale fissandone i criteri di inclusione degli atleti;
il Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici, organismo indipendente, che provvede all’attuazione delle procedure inerenti le richieste di esenzione ai fini terapeutici;
l’Ufficio Procura Antidoping, organismo indipendente che provvede alla gestione dei risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all’accertamento delle violazioni delle NSA da parte dei soggetti sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione. Cura altresì i rapporti con l’Autorità giudiziaria e comunica alle Procure della Repubblica competenti le violazioni delle NSA contestate di interesse, ai sensi e per gli effetti del vigente quadro normativo di riferimento;
il Tribunale Nazionale Antidoping, organismo indipendente di giustizia, articolato in due Sezioni, che decide, in via esclusiva, in materia di violazioni della normativa antidoping. Le anzidette Sezioni sono indipendenti e composte da collegi giudicanti distinti.

Ai fini dell’esecuzione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, il CONI-NADO si avvale degli Ispettori Medici DCO/BCO qualificati della Federazione Medico Sportiva Italiana nonché, per le analisi dei campioni, del Laboratorio Antidoping di Roma, unico accreditato WADA su territorio nazionale, ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA.

La durata della squalifica di un atleta trovato positivo al controllo antidoping sarà di quattro anni:
– se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata non specificata, salvo il caso in cui l’Atleta o l’altra Persona siano in grado di dimostrare che la violazione non è intenzionale;
– se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata specificata e l’Organizzazione Antidoping è in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale.
Negli altri casi, la squalifica sarà di anni due.

Dai, mettiamola così, tu sei uno onesto, che non ha combinato nulla di male, e nonostante questo guaio e i vari strascichi, ne sei venuto fuori tranquillo insieme ai tuoi bicipiti…ed in fondo ti è costato solo:
da circa 4.700 € a più di 30 000 € circa nei casi più gravi e se arrivi fino in Cassazione per definire la tua innocenza.

Se, invece, sarai condannato, oltre a subire una brutta squalifica che ti farà perdere tempo (e il tempo è l’unità più importante di un atleta. Passato inutilmente non tornerà più indietro e avrai perso possibilità di gareggiare e vincere), subirai il disprezzo sociale e mediatico. Inoltre, da non sottovalutare, vedrai sporcata la tua fedina penale immacolata. Sul tuo casellario giudiziale sarà riportato il reato con problemi per qualsiasi lavoro pubblico o lavori dove vogliono la certezza di non essere mai stato condannato.

Beh, dai, per qualche muscoletto in più ne è valsa la pena.

O no?

Ti lascio con una riflessione.
Sai chi sono gli sportivi più dopati secondo il il rapporto della Commissione antidoping del Senato francese  http://www.oasport.it/2013/08/senato-francese-la-classifica-degli-sport-piu-dopati-tante-sorprese/?
No, non quelli del sollevamento pesi (hanno raggiunto il secondo posto, medaglia d’argento).
È il curling lo sport che ha avuto più atleti risultati positivi ai controlli anti doping.

curling

Assurdo? Questo fa capire come la piaga del doping non è facile da debellare e non appartiene solo al mondo della ghisa.